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Note di Servizio
Modulistica

In questa pagina potete consultare alcune informazioni utili su:

 

IRPeFnews

Detrazioni per carichi di famiglia

Assegno per nucleo familiare

Regolamento Assenze e presenze e servizio mensa

Maternità e congedi parentali

Missioni

Scatti anticipati per nascita figli (per personale di ricerca)

Regolamento fondo economale
Regolamento Incarichi e Anagrafe delle prestazioni
Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'I.N.A.F.

 

 

IRPeF: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. La nuova riforma fiscale prevista dalla Legge di stabilità 2014 (L. 147 del 2013), in vigore dal 1° gennaio 2014, prevede una modifica del calcolo delle detrazioni personali.

Sono confermate le aliquote fiscali:

 

23% per i redditi fino a 15.000

27% oltre 15.000 fino a 28.000

38% oltre 28.000 fino a 55.000

41% oltre 55.000 fino a 75.000

43% oltre i 75.000

 

Le detrazioni personali e per carichi di famiglia, non sono determinate in cifra fissa, ma si ottengono attraverso calcoli finalizzati a far decrescere l'importo in relazione al reddito del lavoratore, fino ad annullarsi completamente.

Il complesso calcolo per determinare le detrazioni spettanti si può così riassumere:

 

a) pari a 1.880 se il reddito non supera 8.000. Per rapporti a tempo determinato, questa non può essere inferiore a 1.380 e a 690 per rapporti a tempo indeterminato.

b) 978 + 902,00X (28.000 - Reddito)/20.000 se il reddito è compreso tra 8.000 e 28.000

c) 978 X (55.000 - Reddito)/27.000 se il reddito è compreso tra 28.000 e 55.000

d) 0 se il reddito è superiore a 55.000.

 

 

Per visualizzare la Legge di stabilità 2014 (L. 147/13) clicca  

 

 

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DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA:

Per quanto riguarda le detrazioni per familiari a carico sono stati rivisti i criteri di attribuzione.

La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, previo accordo tra gli stessi, al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato.

In caso di separazione legale ed effettiva, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO: per il coniuge

a) 800 - 110 X Reddito/15.000 se il reddito non supera 15.000

b) 690 se il reddito è compreso tra 15.000 e 40.000

c) 690 X (80.000 - reddito)/40.000 se il reddito è compreso tra 40.000 e 80.000

 

E' inoltre stabilito che la detrazione per coniuge a carico è aumentata dell'importo di:

 

a) 10 se il reddito è compreso tra 29.000 e 29.200

b) 20 se il reddito è compreso tra 29.200 e 34.700

c) 30 se il reddito è compreso tra 34.700 e 35.000

d) 20 se il reddito è compreso tra 35.000 e 35.100

e) 10 se il reddito è compreso tra 35.100 e 35.200

 

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO:

La Finanziaria 2007 prevede l'applicazione delle detrazioni anche per i figli fiscalmente a carico, con i seguenti importi:

 

a) 800 X (95.000 - reddito)/95.000 per figlio.

b) 900 X (95.000 - reddito)/95.000 per figli inferiori di tre anni

c) aumento di un importo di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap

d) in presenza di più figli l'importo di 95.000 è aumentato di 15.000 per ogni figlio successivo al primo; per cui ad es. se i figli sono tre maggiori di tre anni, la formula sarà:

2.400 X (125.000 - reddito)/125.000.

e) in caso di mancanza dell'altro genitore, per il primo figlio si applicano le condizioni previste per il coniuge a carico, qualora queste siano vantaggiose.

 

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ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: previsto per il sostegno della famiglia, spetta ai lavoratori dipendenti quando i redditi complessivi del nucleo familiare stesso non superano i limiti stabiliti anno per anno dalla legge.

Fanno parte del nucleo:

 

il richiedente dell'assegno

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,

i figli minorenni (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge),

i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti, vengono considerati al pari dei figli minori, anche i figli di età superiore ai 18 anni ed età inferiore a 21 anni purché studenti o apprendisti (legge 296/06 art. 1 comma 11).

L'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto dal 1° luglio fino al 30 giugno dell'anno successivo, facendo riferimento al reddito dell'anno precedente.

Di seguito le tabelle pubblicate con la circolare 68 del I.N.P.S. in data 11 maggio 2018.

 

Tab. 11 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
Tab. 12 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minorenne in cui non siano presenti componenti inabili
Tab. 13 Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
Tab. 14 Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Tab. 15 Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile.
Tab. 16 Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
Tab. 19 Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
Tab. 20a Nuclei familiari senza figli con entrambi i coniugi (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Tab. 20b Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile)
Tab. 21a Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)
Tab. 21b Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)
Tab. 21c Nuclei familiari senzi figli (in cui sia presente almeno in coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
Tab. 21d Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)

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Per calcolare l'importo dell'assegno per il nucleo familiare clicca nota bene: per visualizzarlo, è necessario disporre della versione di excel 2007 (o superiori)

 
REGOLAMENTO ASSENZE E PRESENZE E SERVIZIO MENSA    

(entrato in vigore a decorrere dal 1 luglio 2002, come da nota di servizio n. 7/2002 del 26 giugno 2002)

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DISCIPLINA DELLE ASSENZE PER MATERNITÀ E CONGEDI PARENTALI:

Congedo di maternità (astensione obbligatoria): periodo durante il quale la lavoratrice dipendente ha l'obbligo di astenersi dal lavoro.

Congedo parentale (astensione facoltativa): diritto di astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino.

Riposi e permessi:diritto ad avere due periodi giornalieri di riposo anche cumulabili durante la giornata di un'ora ciascuno.

Congedi per malattia del figlio: diritto di ciascun genitore di astenersi dal lavoro per la malattia del figlio di età non superiore a 3 anni.

         

Per saperne di più clicca:       

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TRATTAMENTO DI MISSIONE:

 

Disciplinare missioni INAF (approvato con delibera 45/2012)    

Schema di definizione delle spese ammesse al rimborso per le missioni in Italia e all'estero:

 

Dal 1° luglio 2016 è stato introdotto il programma TNSJ per l'elaborazione delle missioni, tutte le missioni dovranno essere sottoposte con il nuovo programma ad eccezione di quelle estere con il trattamento alternativo e di quelle svolte da personale non dipendente (associati) che dovranno essere aperte con i moduli cartacei. Le missioni a carico di altre strutture INAF, potranno essere caricate sul programma a patto che nella struttura di appartenenza, sede di lavoro del PI sia utilizzato il programma.

Di seguito i link per poter accedere al programma:

 

s accesso alla pagina del ced INAF (qui si può anche scaricare la modulistica necessaria)

s accesso diretto al programma tramite le proprie credenziali

 

 

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SCATTI ANTICIPATI PER NASCITA FIGLI:

La nascita di un figlio da l'opportunità al personale di ricerca (la cui retribuzione è suscettibile di aumenti periodici) di anticipare lo scatto biennale previsto: il periodo in corso di maturazione alla data di nascita si considera compiuto dal primo mese in cui avviene la nascita, se questo si verifica entro il giorno 15 ed in caso contrario dal primo del mese successivo.

Alla attribuzione degli aumenti si fa luogo in base al semplice accertamento della nascita.

Qualora entrambi i coniugi siano nella medesima situazione, l'aumento periodico si concede ad uno solo di essi, salvo la facoltà di scelta del trattamento più favorevole.

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REGOLAMENTO GESTIONE FONDO ECONOMALE:

Art. 28 del regolamento amministrativo-economico dell'Osservatorio Astronomico di Torino    

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Incarichi e Anagrafe delle prestazioni

1)     PREMESSA
L’articolo 53 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165 e s.m.i., dopo aver ribadito che rimangono salve le norme su incompatibilità e cumulo d’impieghi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (con l’espresso rinvio agli artt. 60 e ss. del DPR n. 3/1957), prevede che gli stessi lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di un’amministrazione pubblica, oltre allo svolgimento dei normali compiti e doveri d’ufficio, possono assumere incarichi presso altre amministrazioni pubbliche o enti privati.
Tuttavia, stabilisce l’articolo 53, affinché un dipendente pubblico possa svolgere un incarico per conto di un soggetto terzo rispetto all’amministrazione di appartenenza, è assolutamente necessario che sia previamente ed espressamente autorizzato dalla stessa amministrazione.
In aggiunta, lo stesso articolo 53, stabilisce un obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica (d’ora in avanti indicato con l’acronimo DFP) di tutti gli incarichi retribuiti che siano autorizzati o conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche. Tale flusso informativo (telematico), come si dirà appresso, riguarda anche gli eventuali incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, quali consulenti e collaboratori esterni.
2)     DIPENDENTI INAF
AUTORIZZAZIONE
Quanto sopra premesso, si comunica che qualora un dipendente INAF riceva la proposta di conferimento di un incarico retribuito da parte di un soggetto terzo (pubblico o privato), deve obbligatoriamente richiedere all’Istituto la preventiva autorizzazione per poter svolgere tale incarico.
La richiesta di autorizzazione deve essere prodotta dal dipendente interessato mediante la presentazione dell’allegato “MODELLO A”.
La competenza ad autorizzare lo svolgimento dell’incarico è attribuita al Direttore/Dirigente della Struttura INAF di afferenza del dipendente. Il Direttore/Dirigente deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Trascorso il suddetto termine di 30 giorni per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per lo svolgimento di incarichi per conto di una amministrazione pubblica, s’intende comunque accordata; negli altri casi s’intende, viceversa, definitivamente negata.
Si evidenzia che l’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001, al comma 6, stabilisce una serie di incarichi, tassativamente elencati, che sono esclusi dall’applicazione delle norme sull’autorizzazione (e delle disposizioni relative agli obblighi di comunicazione al DFP). In dettaglio, si tratta dei compensi derivanti:
a)     dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)    dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c)     dalla partecipazione a convegni e seminari;
d)    da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e)     da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f)      da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
g)     da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
Si evidenzia, inoltre, che nel caso la proposta di conferimento dell’incarico sia rivolta ad un Direttore di Struttura, la competenza a dare l’autorizzazione è dell’Organo di governo dell’INAF, cui pertanto andrà indirizzato l’allegato “MODELLO A” per il tramite della Direzione amministrativa.
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne l’obbligo di comunicazione al DFP degli incarichi conferiti (e previamente autorizzati) a dipendenti INAF, si deve in primo luogo ribadire che si tratta di un adempimento che ricade nella sfera di competenza delle singole Strutture (Osservatori, Istituti e Amministrazione centrale). La competenza di ciascuna Struttura, ovviamente, si estende al solo personale dipendente che ad essa afferisce.
Fermo quanto specificato in tema di autorizzazione, si ritiene opportuno ricordare schematicamente le diverse scadenze connesse agli incarichi conferiti a dipendenti INAF:
1.     30 Aprile di ogni anno: le Strutture devono ricevere dai soggetti conferenti (pubblici o privati) comunicazione cartacea dei compensi lordi erogati nell’anno precedente;
2.     30 Giugno di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a ciascuno dei propri dipendenti, nonché, distintamente per ciascun incarico, i compensi relativi all’anno precedente della cui erogazione abbia avuto comunicazione dai soggetti conferenti. Si evidenzia che ciascuna Struttura, nello stesso termine e con le stesse modalità, ha altresì l’obbligo di comunicare al DFP di non aver autorizzato, nell’anno precedente, incarichi ai propri dipendenti.
In merito al punto 1. si deve sottolineare che, sebbene sia obbligo del soggetto conferente comunicare all’INAF l’ammontare dei compensi erogati nell’anno precedente, al fine di evitare accertamenti da parte del DFP e, nel contempo, di garantire uniformità nella trasmissione ed elaborazione dei dati, si ritiene opportuno che insieme all’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico (MODELLO A) sia trasmesso al soggetto conferente anche l’allegato MODELLO B.
Per quanto concerne il punto 2. si deve evidenziare che le comunicazioni al DFP sono da effettuare esclusivamente per via telematica, tramite il sito web http://www.perlapa.gov.it.
 All’interno del predetto sito web, al fine di consentire alle singole Strutture di provvedere autonomamente alla trasmissione telematica delle comunicazioni relative agli incarichi, si è proceduto, per le Strutture che hanno già comunicato allo scrivente ufficio i dati all’uopo richiesti, a creare le c.d. “Unità Organizzative”.
Le Strutture che, per qualche motivo, non avessero ancora provveduto a trasmettere le informazioni necessarie per attivare la propria Unità Organizzativa o che comunque avessero necessità di richiedere informazioni in merito, sono invitate a prendere gli opportuni contatti con lo scrivente ufficio.
COMUNICAZIONE
L’articolo 35, comma 4, del CCNL 05/03/1998 prevede che i Ricercatori ed i Tecnologi possono utilizzare fino a 160 ore annue, ulteriori rispetto al normale orario di lavoro, nello svolgimento di attività finalizzate all’arricchimento professionale (ricerca, attività di docenza, perizie etc.) in riferimento alle quali è dovuta al datore di lavoro soltanto una comunicazione preventiva in sostituzione dell’ordinaria autorizzazione.
Per effettuare la comunicazione preventiva deve essere utilizzato l’allegato “MODELLO C”, da presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Corre l’obbligo di precisare, che la disposizione del citato articolo 35 non contiene una generica ed indeterminata autorizzazione, previa comunicazione, allo svolgimento di una qualsiasi attività, ma soltanto a svolgere quelle attività che hanno attinenza con il campo di ricerche del dipendente; in questo modo, il Ricercatore/Tecnologo acquisisce una maggiore professionalità e, indirettamente, ne trae beneficio anche l’INAF.
In ogni caso, le attività in questione dovranno essere svolte in aggiunta all’orario di lavoro dovuto di 36 ore medie settimanali in un trimestre.
Si precisa che nel caso in cui il Ricercatore/Tecnologo, utilizzando le strutture dell’INAF, effettui una “prestazione professionale”, cioè una prestazione che va al di là dell’attività di ricerca libera, dalla quale derivino costi aggiuntivi per l’Istituto a motivo dell’utilizzo di proprie strutture ed apparecchiature, sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Direttore/Dirigente della Struttura presso cui presta servizio.
Inoltre, nel caso in cui l’attività del Ricercatore/Tecnologo sia retribuita da parte di terzi e richieda l’utilizzo delle strutture dell’INAF, il Direttore/Dirigente potrà valutare autonomamente, alla luce di precisi elementi oggettivi (ad esempio il prestigio della prestazione o le ricadute scientifiche per l’Istituto), se richiedere o meno il rimborso dei soli costi sostenuti dall’INAF.
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
Per gli incarichi rientranti nella fattispecie dell’articolo 35, comma 4, del CCNL 05/03/1998, valgono in materia di anagrafe delle prestazioni le stesse disposizioni impartite in riferimento agli incarichi che richiedono la preventiva autorizzazione.
1)     DIPENDENTI DI TERZI E SOGGETI ESTRANEI ALLA P.A.
CONFERIMENTO
Come è ovvio, quando è una Struttura INAF a conferire un incarico retribuito, nel rispetto della normativa vigente s’intende, valgono le stesse regole viste in precedenza per i dipendenti dell’Istituto.
Pertanto, la Struttura conferente dovrà preventivamente richiedere, ed ottenere, l’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza del soggetto incaricato.
Si deve precisare che, nell’ambito dell’INAF, per incarichi retribuiti devono sicuramente intendersi:
·       le collaborazioni esterne, sia di natura professionale che di natura occasionale;
·       le collaborazioni in forma di collaborazione coordinata e continuativa;
·       gli incarichi di ricerca e di collaborazione tecnica retribuiti;
·       la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro, organi collegiali etc. che diano luogo alla corresponsione di un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza.
E’ doveroso precisare, altresì, che non costituiscono incarichi retribuiti, per quanto qui interessa:
·       le borse di studio;
·       gli assegni di ricerca;
·       le diarie di missione.

 

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne le comunicazioni obbligatorie, in questo caso le scadenze da rispettare sono le seguenti:
1.   30 Aprile di ogni anno: le Strutture devono comunicare all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi, l’importo dei compensi erogati nell’anno precedente;
2.   30 Giugno di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione nel semestre Luglio-Dicembre dell’anno precedente;
3.   31 Dicembre di ogni anno: ciascuna Struttura deve telematicamente comunicare al DFP l’elenco degli incarichi conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione nel semestre Gennaio-Giugno dell’anno corrente.

cede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessio
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NUOVO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (IN VIGORE DAL 29/03/2004)

Ogni anno l'istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio...

Per visionare i 12 articoli del suddetto regolamento clicca        

Per visionare la Circolare redatta dalla commissione sussidi riunitasi il 27/04/2005 clicca

Per andare alla pagina modulistica clicca qui

Oltre alla modulistica presente nel sito (Allegati A e B), è necessario allegare:

- copie delle fatture/ricevute fiscali/bollettino di c/c postale/operazione bancaria relative all'evento per cui si chiede il sussidio e/o rimborso.

-certificato ISEE dal quale risulti la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente;

Il certificato ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), si compone del "modello base" e di un numero di "Fogli Allegati" pari al numero dei componenti del nucleo familiare del dichiarante. i suddetti Moduli e le istruzioni per la compilazione sono scaricabili dal sito http://www.inps.it/Servizi/ISEE/, cliccando su "Informazioni" e quindi "Modulistica". Alla voce "Simulazione" è possibile effettuare il calcolo in automatico del valore ISEE inserendo i dati fiscali già riportati nella modulistica. Dopo aver effettuato la simulazione, stampare la pagina ed allegarla ai modelli ISEE compilati.

 

 

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aggiornamento: 25/06/2007

a cura di M. Belladonna