DISCIPLINA DELLE ASSENZE PER MATERNITA’ E

CONGEDI PARENTALI

 

(Legge 08.03.2000 n. 53 -  D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 -  Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 14 del 16.11.2000 -  Circolare Inpdap n. 49 del 27.11.2000 -  CCNL 1998-2001 e Biennio Economico 2000-2001)

 

 

CONGEDO DI MATERNITA’ (astensione obbligatoria)

 

E’ il periodo durante il quale la lavoratrice dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro.

La durata complessiva del periodo di astensione obbligatoria per maternità è di 5 mesi comprendenti i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi al parto. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto, restando fisso il limite complessivo di 5 mesi. 

Prima dell'inizio dell'astensione dal lavoro occorre consegnare al datore di lavoro il certificato medico indicante la data presunta del parto. La lavoratrice deve poi presentare, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del d.p.r. 445/00.

Flessibilità: la dipendente ha tuttavia la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi presentando una richiesta corredata da apposita autorizzazione rilasciata, nel corso del settimo mese di gravidanza, dal medico specialista del SSN e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.  

Estensione: nel caso di gravi complicanze della gravidanza, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, sulla base di accertamento medico del SSN, può, su istanza della lavoratrice, disporre l'interdizione dal lavoro per un periodo diverso.

Interruzione della gravidanza: sia spontanea che volontaria è considerata come assenza per malattia.

Controlli prenatali: la dipendente ha diritto a permessi orari retribuiti per esami prenatali. Occorre presentare apposita istanza al datore di lavoro e la documentazione attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Nascita figli: per il personale tecnico e amministrativo il CCNL vigente prevede che, a domanda del dipendente, possano essere concessi 3 giorni di permesso retribuiti complessivi all’anno per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale di ricerca i 3 giorni rientrano nel congedo straordinario.

Il periodo di congedo di maternità è computato nell’anzianità di servizio. Si maturano le ferie, la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo.

 

Trattamento economico

 

Il periodo di astensione obbligatoria (5 mesi) è interamente retribuito.

 

 

CONGEDO PARENTALE (astensione facoltativa)

 

Il diritto di astenersi dal lavoro per congedo parentale spetta, nei primi 8 anni di vita del bambino:

a)      alla madre dipendente, dopo il congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;

b)      al padre dipendente, dalla nascita del figlio (quindi anche durante i 3 mesi di astensione obbligatoria “post-partum” della madre e durante i riposi orari della stessa), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi qualora lo stesso chieda un congedo di almeno 3 mesi anche frazionato;

c)      qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi (in caso di morte di uno dei genitori, di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, di affidamento del figlio ad un solo genitore, risultante da un provvedimento formale, di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore). 

In caso di parto plurimo, il congedo parentale spetta per ogni bambino.

Se il periodo viene richiesto frazionatamente, tra un periodo e l’altro di congedo vi deve essere ripresa lavorativa. I giorni non lavorativi e festivi (es. sabato e domenica), compresi nel periodo, sono computati nel calcolo dell’assenza. In particolare vengono conteggiati i giorni non lavorativi/festivi se viene richiesto un congedo parentale ad es. dal lunedì al venerdì (con il sabato non lavorativo) senza ripresa effettiva del lavoro il lunedì della settimana successiva. Il giorno di ferie consecutivo all’ultimo giorno di congedo parentale (preso ad es. il venerdì) non equivale a giorno di lavoro, in quanto deve esserci almeno un giorno di prestazione lavorativa effettiva.

I genitori possono astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, ma i congedi non possono complessivamente eccedere il limite di 10 mesi tra i genitori. Qualora però il padre lavoratore eserciti il suo diritto per un periodo non inferiore a 3 mesi, il limite complessivo dei congedi dei genitori è di 11 mesi.

Per usufruire del congedo parentale il dipendente deve presentare la relativa richiesta dando un periodo di preavviso non inferiore a 15 giorni unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per dichiarare i periodi di congedo eventualmente già fruiti dall’altro genitore o dichiarazione che non ne ha mai usufruito, ai fini del rispetto del limite complessivo spettante ad entrambi i genitori.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (es. madre non lavoratrice).

► I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio. Non vengono maturate le ferie, la tredicesima mensilità, l’indennità di ateneo in caso di retribuzione al 30% o di assenza di retribuzione.

 

Trattamento economico

 

Personale tecnico e amministrativo:

 

Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e nell'ambito dei 6 mesi di assenza facoltativa, i primi 30 giorni di congedo parentale richiesti dal dipendente, fruibili anche frazionatamente, sono interamente retribuiti. Nell’ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano del medesimo beneficio (cioè siano entrambi dipendenti pubblici), il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non può essere in ogni caso superiore a 30. Per il restante periodo successivo al primo mese e per un massimo complessivo, tra i genitori, di ulteriori 5 mesi, è dovuta l'indennità  pari al 30 % dello stipendio. Per i restanti 4 mesi, nessuna retribuzione.

 

Personale di ricerca:

 

Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino e nell’ambito dei 6 mesi di assenza facoltativa, i primi 45 giorni all’anno di congedo parentale richiesti dal dipendente godono della retribuzione intera, con riduzione di 1/3 ogni primo giorno di assenza. Per il restante periodo successivo ai primi 45 giorni di ogni anno e per un massimo complessivo, tra i genitori, di ulteriori 4 mesi e mezzo, è dovuta l'indennità pari al 30% dello stipendio.  

 

Norme comuni a tutto il personale:

 

Dal 3° all’8° anno di vita del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa successivo al sesto mese e fino al limite complessivo di 10 mesi tra i genitori (o undici mesi), il trattamento economico ridotto al 30% viene corrisposto solo a condizione che il dipendente, che intende fruire del periodo di astensione, abbia un reddito individuale lordo presunto nell’anno in cui ha inizio il congedo parentale inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria-INPS. In caso contrario per il periodo di astensione non è dovuta alcuna retribuzione. Il reddito da prendere in considerazione è quello assoggettabile all’IRPEF, cioè il reddito al lordo di qualsiasi detrazione-oneri deducibili, detrazioni d’imposta- e al netto dei soli contributi previdenziali ed assistenziali, escludendo il reddito derivante dalla casa di abitazione, dai trattamenti di fine rapporto e dai redditi a tassazione separata. Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli da lavoro autonomo o professionale o d’impresa e quelli conseguiti all’estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF.

Per l’anno 2003 l’importo minimo di pensione Inps è di € 5.227,56 (circ. INPS n. 62 del 26.3.2003)      che moltiplicato per 2,5 corrisponde a € 13.068,90 (se il reddito individuale presunto è inferiore a tale cifra, spetta la retribuzione al 30%). A tale fine il dipendente dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il suo reddito presunto nell’anno in corso (fatti salvi eventuali conguagli successivi alla dichiarazione dei redditi).

 

RIPOSI E PERMESSI

 

Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo giornalieri, anche cumulabili durante la giornata, di 1 ora ciascuno, che sono considerate ore lavorative a tutti gli effetti. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore.

 

Parto plurimo: in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto allo standard possono essere utilizzate dal padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.

Diritto del padre: i periodi di riposo spettano, con le stesse modalità, in alternativa alla madre, anche al padre lavoratore in base al proprio orario giornaliero di lavoro (ad esclusione dei casi in cui la madre non svolga attività lavorativa o sia in astensione obbligatoria o facoltativa):

 

a)      quando i figli sono affidati al solo padre;

b)      in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

In tale caso il padre deve presentare al datore di lavoro la dichiarazione resa dalla madre con la quale la stessa dichiara di rinunciare a tali permessi.

c)      quando la madre non è lavoratrice dipendente vale a dire è una lavoratrice autonoma o libera professionista oppure è una lavoratrice subordinata che non ne ha diritto (lavoratrice domestica o lavoratrice a domicilio);

In tale caso il padre che intende fruire dei permessi al posto della madre deve dichiarare, nella  relativa richiesta, che la madre stessa non ne usufruisce.

d)      in caso di morte o grave infermità della madre.

► I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti dell’anzianità di servizio e della retribuzione e non riducono le ferie.

 

 

CONGEDI PER MALATTIA DEL FIGLIO

 

Ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro per la malattia del figlio di età non superiore a 3 anni per tutta la durata della malattia. Successivamente al 3° anno di vita del bambino e fino all’8° anno il limite è di 5 giorni lavorativi per ciascun genitore per ogni anno di vita del bambino, fruiti in modo alternativo.

Per usufruire di tale congedo il dipendente deve presentare la relativa richiesta allegando il certificato medico del figlio rilasciato da un medico specialista del SSN e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per lo stesso motivo. Il dipendente che si assenta dal lavoro per tale motivo non è tenuto ad essere reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia del lavoratore.

Il congedo per malattia del figlio spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (es. madre non lavoratrice).

Il periodo di astensione dal lavoro per malattia figlio, nel caso di fruizione continuativa, comprende anche gli eventuali giorni festivi e non lavorativi settimanali che ricadono all’interno del periodo stesso. Tale modalità di computo si applica anche nel caso di fruizione frazionata, quando i diversi periodi di assenza non siano intervallati dalla ripresa lavorativa (uguale disciplina del congedo parentale).

► I periodi di congedo per malattia del figlio sono computati nell’anzianità di servizio. Non vengono maturate le ferie, la tredicesima mensilità e l’indennità di ateneo in caso di assenza di retribuzione.

 

Trattamento economico

 

Personale tecnico e amministrativo:

 

Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino spettano al genitore dipendente 30 giorni di permesso retribuito annuali. I periodi eccedenti tale limite non sono retribuiti.

 

 

Personale di ricerca:

 

Fino al compimento del 3° anno di vita del bambino spettano al genitore dipendente 45 giorni di permesso retribuito annuali con riduzione di 1/3 ogni primo giorno di assenza. I periodi eccedenti tale limite non sono retribuiti.

 

Norme comuni a tutto il personale:

 

Per le assenze  per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (5 g. all'anno) non è dovuta alcuna retribuzione.