Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Istituto Nazionale di Astrofisica

 

Art. 1

Norme generali

 

1. Ogni anno l’istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.

 

2. I sussidi sono concessi a norma dell’art. 59 dei D.P.R. n. 509/1979, dell’art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell’art. 24 del D.P.R. n. 171/1991.

 

  

Art. 2

Criterio di erogazione

 

1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.

 

 

Art. 3

Ammontare dei sussidi

 

1. Il sussidio può essere concesso per i sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite massimo stabilito per ogni singolo evento:

 

·  Fino al 100% delle spese sostenute nei casi di particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo del 50% della quota trimestrale disponibile;

 

·  Fino all80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di  € 1800;

 

·  Fino al 70% delle spese sostenute per crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà. entro il limite massimo di  € 1600;

 

·  Fino al 40% dei danni subiti dal dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo di  € 1400.

 

·  Fino al 40% delle spese sostenute per cure dentistiche ovvero per visite specialistiche  del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di  € 1200.

 

2. Nel caso di spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente, il sussidio è stabilito in  € 500.

 

3. Nel caso di decesso del dipendente, il sussidio è stabilito in € 2500.

 

4. Nel caso di matrimonio del dipendente, o di nascita di un figlio il sussidio è stabilito in  € 750.

 

5. Altri eventi che hanno le caratteristiche indicate nell’art. 2, saranno di volta in volta esaminati e valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo, anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al l° comma.

 

6. In caso di richiesta per più eventi, l’importo del sussidio non potrà comunque superare l’importo di € 2500.

 

7. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per spese sostenute a carico del dipendente e non rimborsate da altri (Società di assicurazioni, Servizio Sanitario Nazionale, INAIL, etc.). 

 

 

Art. 4

Formazione delle graduatorie

 

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità quadrimestrale.

 

2. Dette graduatorie saranno formulate in base al presente Regolamento dalla Commissione di cui all’art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro il quadrimestre precedente alle date del 31 Marzo, 31 Luglio, e 30 novembre di ciascun anno.

 

3. Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2.

 

 

Art. 5

Commissione

 

1. Le graduatorie di cui all’art. 8 sono formulate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell’I.N.A.F. e composta da due componenti in rappresentanza dell’istituto, di cui uno con funzioni di Presidente, e da dipendenti dell’I.N.A.F., uno per ciascuna delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie del CCNL, designati autonomamente dalle stesse.

 

2. Per ciascun componente è nominato un componente sostituto.

 

3. Funge da Segretario effettivo della Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall’istituto.

 

4. Anche per il Segretario effettivo è nominato un sostituto.

 

5. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto nell’ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti alla riunione.

 

6. Per la validità delle decisioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti;

 

7. La Commissione dura in carica tre anni; il Commissario che presenta domanda di contributo decade automaticamente dalla carica dalla data di presentazione della domanda stessa.

 

 

Art. 6

Limiti alla concessione di sussidi

 

1. Il sussidio può essere concesso nell’arco dello stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente, esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le percentuali massime previste dall’art. 3 del presente provvedimento.

 

2. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la concessione del sussidio per lo stesso evento deve essere richiesta da uno solo dei medesimi.

 

  

 

Art. 7

Documentazione e presentazione delle domande

 

1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla Direzione Affari dei Personale Amministrazione Centrale dell’I.N.A.F. entro le scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed allegati:

 

a. dati anagrafici del dipendente;

b. matricola, struttura di appartenenza, profilo e livello dei dipendente;

c. evento per cui si richiede il sussidio;

d. certificato ISEE dal quale risulti la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente;

e. dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dai richiedente, nella quale deve essere indicata la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;

f. autocertificazione di non aver usufruito di sussidi per lo stesso motivo;

g. autocertificazione relativa ad eventuali altre domande pendenti per lo stesso motivo;

h. dichiarazione dei richiedente e della persona eventualmente interessata, di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.675/1996.

 

2. Il nucleo familiare va inteso così come risultante dallo stato di famiglia, ovvero dalla reale consistenza dello stesso alla data di presentazione della domanda;

 

3. Il richiedente deve comprovare, pena la nullità della richiesta, l’evento per cui richiede il sussidio, allegando alla domanda idonea documentazione giustificativa. Gli scontrini fiscali dai quali non si evince il nome del soggetto pagatore e la natura della spesa non verrano considerati come documentazione idonea ai fini del riconoscimento del sussidio.

 

4. L’Istituto si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l’erogazione del sussidio, ogni ulteriore documentazione atta a comprovare l’evento e la spesa effettivamente sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall’Istituto, nei modi e tempi stabiliti dall’istituto stesso, si applica quanto previsto dall’art. 11 del presente provvedimento.

  

5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 675/1996, il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto a dare esecuzione alle domande dei richiedenti interessati in esecuzione e nei limiti delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

   

 

Art. 8

Graduatorie e punteggi

 

1.     1.            Le graduatorie verranno formate sulla base dei seguenti punteggi:

 


  Evento

Punti

 

 

a)

 

decesso del dipendente e casi di particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro componente il nucleo familiare

 

150

 

b)

 

malattia, ovvero spese straordinarie per portatori di handicap non autosufficienti, cure mediche o riabilitative per malattie gravi e lunghe degenze, intervento chirurgico e acquisto di protesi per il dipendente o altro componente a carico del proprio nucleo familiare

 

 

80

 

c)

 

crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà

 

 

70

d)

   spese per matrimonio e nascita di un figlio

45

e)

 

furti, rapine o altri eventi similari subiti dal dipendente

 

 

30

f)

 

cure dentistiche  o visite specialistiche del dipendente o di altro componente a carico del proprio nucleo familiare

 

 

30

 

g)

 

 

spese per onoranze funebri per decesso di un familiare a carico del dipendente.

 

 

25

h)

Bisogno generico ed altri casi non previsti. Rientra tra i bisogni generici l’acquisto di occhiali da vista.

 

a discrezione della Commissione

 

 

 

Nell’ipotesi di cui al punto h) della precedente graduatoria verrà attribuito un punteggio, a discrezione della Commissione, correlato alla gravità del caso e previa motivazione dettagliata e argomentata.

 

 

 

 

Nucleo familiare:

 

Punti

per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico del dipendente e conviventi assimilati 

 

4

 

per ogni figlio a carico del dipendente e conviventi assimilati

2

per ogni altro familiare a carico del dipendente e conviventi assimilati

1

 

 

 

 

 

Fascia ISEE

Punti

Prima Fascia ISEE

50

Seconda fascia ISEE

30

Terza fascia ISEE

10

Fascia ISEE superiore

0

 

 

 

 

 

Nelle more o in mancanza di documentazione ISEE , la scala punti è la seguente:

 

 

Reddito pro-capite del nucleo familiare su base annua:  

 

Punti

fino a

 

Euro

5.000

50

da Euro

5.001

a Euro

10.000

40

da Euro

10.001

a Euro

20.000

30

da Euro

20.001

a Euro

30.000

20

Oltre

 

Euro

30.001

10

 

 

Art. 9

Concessione ed erogazione dei sussidi

   

1. I sussidi sono concessi a seguito di procedure selettive.

 

2. La graduatoria degli aventi diritto, è effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8.

 

3. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei punteggio complessivo riportato dal richiedente.

 

4. A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare, che si ottiene suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo familiare per il numero dei componenti stessi.

 

5. Nei casi di ulteriore parità sarà data la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto sussidi nel biennio precedente.

 

6. Nei casi di ulteriore parità, precede il dipendente con maggiore anzianità di servizio.

 

7. Non sono concessi sussidi a fronte di spese che non raggiungano almeno € 250.

 

8. Nel caso di insufficienza del fondo, la Commissione adotterà quale ordine di priorità l’elencazione di cui all’art.8.

 

9. Rimangono escluse da ritenuta, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del TUIR, i sussidi occasionali corrisposti in relazione ad esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti senza alcun tetto massimo di esenzione.

 

10. La concessione e l’erogazione dei sussidi vengono disposte, su proposta della Commissione, con provvedimento del Presidente dell’ I.N.A.F.

 

Art. 10

Limiti di erogazione

 

1. Per la concessione dei sussidio la Commissione tiene conto dell’ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della disponibilità finanziaria stabilita per il quadrimestre di competenza.

 

2. Le somme non utilizzate in un contingente verranno sommate alle disponibilità previste per il quadrimestre successivo.

 

3. La domanda di sussidio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui ai precedente comma, è accolta mediante utilizzazione della disponibilità dei quadrimestre successivo.

 

4. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, possono essere riesaminate e inserite nella graduatoria del contingente successivo, dietro richiesta del richiedente da presentare entro il termine fissato per la presentazione delle domande di sussidio del contingente successivo stesso.

 

5. Il Consiglio Direttivo dell’INAF, tenuto conto del numero delle richieste e della loro onerosità, la cui approvazione comporterebbe una rilevante riduzione delle percentuali di rimborso previste, può, su proposta della Commissione e limitatamente all’anno di riferimento, integrare in via straordinaria il fondo sussidi.

  

Art. 11

Revoca

 

1. Qualora si accerti che il sussidio è stato concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all’immediata revoca del sussidio da parte dell’istituto. Conseguentemente l’interessato sarà tenuto a restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta da parte dell’istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi legali maturati a partire dalla data di concessione dei sussidio.

  

Art. 12

Entrata in vigore

 

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell’I.N.A.F. Da tale data perdono efficacia i regolamenti degli O.O.A.A..

 

2. All’atto dell’approvazione del regolamento, il Consiglio Direttivo dell’INAF designa i componenti della Commissione di propria competenza e ne indica il Presidente.

 

3. Il presente regolamento può essere modificato su iniziativa del Consiglio Direttivo dell’I.N.A.F. o su proposta della Commissione di cui all’art. 5, previo accordo in sede di contrattazione integrativa.

 

 

 

 

Roma, 29 marzo 2004

               IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

                       Prof. Piero Benvenuti