Regolamento per la concessione di sussidi a favore dei dipendenti dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica
Art. 1
1. Ogni anno l’istituto procede alla determinazione dello stanziamento, da inserire nel Bilancio di Previsione, per la concessione di sussidi in favore dei dipendenti in servizio, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che a tempo determinato, fatta eccezione per i contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno.
2. I sussidi sono concessi a norma dell’art. 59 dei D.P.R. n. 509/1979, dell’art. 28 del D.P.R. n. 346/1983, dell’art. 24 del D.P.R. n. 171/1991.
1. Il sussidio può essere concesso in presenza di documentate situazioni di necessità determinate da gravi eventi o condizioni che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del richiedente.
1. Il sussidio può essere concesso per i
sottoelencati eventi, nelle percentuali sottoindicate, comunque nel limite
massimo stabilito per ogni singolo evento:
· Fino al 100% delle spese sostenute nei casi di particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo del 50% della quota trimestrale disponibile;
· Fino all’80% delle spese sostenute per malattia, ovvero per cure mediche ovvero per intervento chirurgico del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1800;
· Fino al 70% delle spese sostenute per crollo o grave lesione della casa di abitazione del dipendente, di sua proprietà o comproprietà. entro il limite massimo di € 1600;
· Fino al 40% dei danni subiti dal dipendente per furti, rapine o altri eventi similari, entro il limite massimo di € 1400.
· Fino al 40% delle spese sostenute per cure dentistiche ovvero per visite specialistiche del dipendente o di altro componente il proprio nucleo familiare, entro il limite massimo di € 1200.
2. Nel caso di spese per onoranze funebri per
decesso di un familiare a carico del dipendente, il sussidio è stabilito
in € 500.
3. Nel caso di decesso del dipendente, il
sussidio è stabilito in € 2500.
4. Nel caso di matrimonio del dipendente,
o di nascita di un figlio il sussidio è stabilito in € 750.
5. Altri eventi che hanno le
caratteristiche indicate nell’art. 2, saranno di volta in volta esaminati e
valutati dalla Commissione in analogia a quanto disposto dal presente articolo,
anche applicando percentuali diverse da quelle di cui al l° comma.
6. In caso di richiesta per più eventi, l’importo
del sussidio non potrà comunque superare l’importo di € 2500.
7. Il sussidio verrà concesso esclusivamente per
spese sostenute a carico del dipendente e non rimborsate da altri (Società di
assicurazioni, Servizio Sanitario Nazionale, INAIL, etc.).
1. Apposite graduatorie degli aventi diritto al sussidio saranno approvate con periodicità quadrimestrale.
2. Dette
graduatorie saranno formulate in base al presente Regolamento dalla
Commissione di cui all’art. 5, prendendo in esame le richieste pervenute entro
il quadrimestre precedente alle date del 31 Marzo, 31 Luglio, e 30 novembre di
ciascun anno.
3. Per la concessione dei sussidi sarà presa in considerazione documentazione di spese sostenute non anteriore a 12 mesi dalla data di richiesta del sussidio, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 6, comma 2.
1. Le graduatorie di cui all’art. 8 sono
formulate da una apposita Commissione nominata dal Presidente dell’I.N.A.F. e
composta da due componenti in rappresentanza dell’istituto, di cui uno con
funzioni di Presidente, e da dipendenti dell’I.N.A.F., uno per ciascuna delle
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, firmatarie del CCNL,
designati autonomamente dalle stesse.
2. Per ciascun componente è nominato un
componente sostituto.
3. Funge da Segretario effettivo della
Commissione, senza diritto di voto, un dipendente nominato dall’istituto.
4. Anche per il Segretario effettivo è nominato
un sostituto.
5. Di ogni riunione della Commissione è redatto
un verbale, che deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente e dal
Segretario e sottoscritto nell’ultimo foglio da tutti i componenti partecipanti
alla riunione.
6. Per la validità delle decisioni della
Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro componenti; le decisioni
sono adottate a maggioranza dei presenti;
7. La Commissione dura in carica tre anni; il
Commissario che presenta domanda di contributo decade automaticamente dalla
carica dalla data di presentazione della domanda stessa.
1. Il sussidio può essere concesso nell’arco dello
stesso anno solare, per non più di due volte allo stesso richiedente,
esclusivamente per motivi di eccezionale gravità e, comunque, non oltre le
percentuali massime previste dall’art. 3 del presente provvedimento.
2. Nel caso di coniugi entrambi dipendenti, la
concessione del sussidio per lo stesso evento deve essere richiesta da uno solo
dei medesimi.
1. Le domande di sussidio, da inoltrare alla
Direzione Affari dei Personale Amministrazione Centrale dell’I.N.A.F. entro le
scadenze di cui al precedente art. 4, devono essere redatte secondo lo schema
stabilito dalla Commissione e contenere i seguenti dati, dichiarazioni ed
allegati:
a. dati anagrafici del
dipendente;
b. matricola, struttura
di appartenenza, profilo e livello dei dipendente;
c. evento per cui si
richiede il sussidio;
d. certificato ISEE dal
quale risulti la situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente;
e. dichiarazione, in
carta semplice, sottoscritta dai richiedente, nella quale deve essere indicata
la composizione del nucleo familiare e lo stato civile del dipendente;
f. autocertificazione
di non aver usufruito di sussidi per lo stesso motivo;
g. autocertificazione
relativa ad eventuali altre domande pendenti per lo stesso motivo;
h. dichiarazione dei
richiedente e della persona eventualmente interessata, di consenso al
trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi di quanto disposto dalla
Legge n.675/1996.
2. Il nucleo familiare va inteso così come
risultante dallo stato di famiglia, ovvero dalla reale consistenza dello stesso
alla data di presentazione della domanda;
3. Il richiedente deve comprovare, pena la
nullità della richiesta, l’evento per cui richiede il sussidio, allegando alla
domanda idonea documentazione giustificativa. Gli scontrini fiscali dai
quali non si evince il nome del soggetto pagatore e la natura della spesa non
verrano considerati come documentazione idonea ai fini del riconoscimento del
sussidio.
4. L’Istituto si riserva il diritto di
richiedere, in qualsiasi momento, anche dopo l’erogazione del sussidio, ogni
ulteriore documentazione atta a comprovare l’evento e la spesa effettivamente
sostenuta. Qualora non si ottemperi a quanto richiesto dall’Istituto, nei modi
e tempi stabiliti dall’istituto stesso, si applica quanto previsto dall’art. 11
del presente provvedimento.
5. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n.
675/1996, il trattamento dei dati personali e sensibili è diretto a dare
esecuzione alle domande dei richiedenti interessati in esecuzione e nei limiti
delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
1. 1. Le graduatorie verranno formate sulla base dei
seguenti punteggi:
|
Punti |
|
|
a) |
decesso
del dipendente e casi di
particolare gravità implicante rischio di vita del dipendente o di altro
componente il nucleo familiare |
150 |
|
b) |
malattia, ovvero spese straordinarie per portatori di handicap non autosufficienti, cure mediche o riabilitative per malattie gravi e lunghe degenze, intervento chirurgico e acquisto di protesi per il dipendente o altro componente a carico del proprio nucleo familiare |
80 |
|
c) |
crollo o grave lesione della casa di abitazione
del dipendente, di sua proprietà o comproprietà
|
70 |
|
d) |
spese
per matrimonio e nascita di un figlio
|
45 |
|
e) |
furti, rapine o altri eventi similari subiti
dal dipendente |
30 |
|
f) |
cure dentistiche
o visite specialistiche del dipendente o di altro componente a carico
del proprio nucleo familiare
|
30 |
|
g)
|
spese per onoranze funebri per
decesso di un familiare a carico del dipendente.
|
25 |
|
h) |
Bisogno generico ed altri casi non
previsti. Rientra tra i bisogni generici l’acquisto di occhiali da vista. |
a discrezione della Commissione |
Nell’ipotesi di cui al punto h) della precedente graduatoria verrà
attribuito un punteggio, a discrezione della Commissione, correlato alla
gravità del caso e previa motivazione dettagliata e argomentata.
Nucleo familiare:
|
Punti
|
|
• |
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, a carico del dipendente e conviventi assimilati |
4
|
• |
per ogni figlio a carico del dipendente e conviventi assimilati |
2 |
• |
per ogni altro familiare a carico del dipendente e conviventi assimilati |
1 |
|
|
|
Fascia
ISEE |
Punti |
||
• |
Prima Fascia ISEE |
50 |
|
• |
Seconda fascia ISEE |
30 |
|
• |
Terza fascia ISEE |
10 |
|
• |
Fascia ISEE superiore |
0 |
|
|
|
|
|
Reddito pro-capite del nucleo familiare su base
annua:
|
Punti |
||||
• |
fino a |
|
Euro |
5.000 |
50 |
• |
da Euro |
5.001 |
a Euro |
10.000 |
40 |
• |
da Euro |
10.001 |
a Euro |
20.000 |
30 |
• |
da Euro |
20.001 |
a Euro |
30.000 |
20 |
• |
Oltre |
|
Euro |
30.001 |
10 |
1. I sussidi sono concessi a seguito di procedure
selettive.
2. La graduatoria degli aventi diritto, è
effettuata sulla base dei punteggi previsti al precedente art. 8.
3. Le graduatorie sono predisposte sulla base dei
punteggio complessivo riportato dal richiedente.
4. A parità di punteggio, la precedenza è
determinata in base al reddito pro-capite del nucleo familiare, che si ottiene
suddividendo il reddito complessivo annuo di tutti i componenti il nucleo
familiare per il numero dei componenti stessi.
5. Nei casi di ulteriore parità sarà data
la precedenza a coloro che non abbiano ricevuto sussidi nel biennio precedente.
6. Nei casi di ulteriore parità, precede il
dipendente con maggiore anzianità di servizio.
7. Non sono concessi sussidi a fronte di spese
che non raggiungano almeno € 250.
8. Nel caso di insufficienza del fondo, la
Commissione adotterà quale ordine di priorità l’elencazione di cui all’art.8.
9. Rimangono escluse da ritenuta, ai sensi
dell’art. 48, comma 2, del TUIR, i sussidi occasionali corrisposti in relazione
ad esigenze personali o familiari particolarmente rilevanti senza alcun tetto
massimo di esenzione.
10. La concessione e l’erogazione dei sussidi
vengono disposte, su proposta della Commissione, con provvedimento del
Presidente dell’ I.N.A.F.
Limiti di erogazione
1. Per la concessione dei sussidio la Commissione
tiene conto dell’ordine decrescente della graduatoria sino ad esaurimento della
disponibilità finanziaria stabilita per il quadrimestre di competenza.
2. Le somme non utilizzate in un contingente
verranno sommate alle disponibilità previste per il quadrimestre
successivo.
3. La domanda di sussidio il cui importo rientri
solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui ai precedente comma, è
accolta mediante utilizzazione della disponibilità dei quadrimestre successivo.
4. Le domande comprese in graduatoria, per le
quali non sussista la disponibilità finanziaria, possono essere riesaminate e
inserite nella graduatoria del contingente successivo, dietro richiesta del
richiedente da presentare entro il termine fissato per la presentazione delle
domande di sussidio del contingente successivo stesso.
5. Il Consiglio Direttivo dell’INAF, tenuto conto
del numero delle richieste e della loro onerosità, la cui approvazione
comporterebbe una rilevante riduzione delle percentuali di rimborso previste,
può, su proposta della Commissione e limitatamente all’anno di riferimento,
integrare in via straordinaria il fondo sussidi.
1. Qualora si accerti che il sussidio è stato
concesso sulla base di dichiarazioni risultate false o infedeli, salva ogni
ulteriore responsabilità del richiedente, si procederà all’immediata revoca del
sussidio da parte dell’istituto. Conseguentemente l’interessato sarà tenuto a
restituire nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della richiesta
da parte dell’istituto, la somma percepita, previo conguaglio degli interessi
legali maturati a partire dalla data di concessione dei sussidio.
1. Il presente regolamento entra in vigore
dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo
dell’I.N.A.F. Da tale data perdono efficacia i regolamenti degli O.O.A.A..
2. All’atto dell’approvazione del regolamento,
il Consiglio Direttivo dell’INAF designa i componenti della Commissione di
propria competenza e ne indica il Presidente.
3. Il presente regolamento può essere modificato
su iniziativa del Consiglio Direttivo dell’I.N.A.F. o su proposta della Commissione
di cui all’art. 5, previo accordo in sede di contrattazione integrativa.
Roma, 29 marzo 2004
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Piero Benvenuti