ART. 28

 

 

GESTIONE DEL FONDO PER PICCOLE SPESE

 

 

1. Il direttore puo’ costituire – mediante mandato intestato all’Osservatorio, tratto su partita di giro – un fondo di cassa reintegrabile previa presentazione del rendiconto delle somme già spese, fino ad un limite fissato annualmente dal consiglio direttivo.

 

2. Con il fondo si puo’ provvedere, tipicamente, al pagamento delle spese di ufficio, delle spese di riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese postali, di vettura, per l’acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle spese di rappresentanza, per l’approvvigionamento di beni e materiale di modico valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal direttore (Lire 300.000 = Euro 154,94), con delibera da sottoporre a ratifica del consiglio direttivo.

 

3. Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità di missione, nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni scientifiche.

 

4. Il rendiconto deve essere documentato. Per le spese che singolarmente non eccedono le 50.000 lire (Euro 25,82), ove non sia possibile acquisire la prova dell’avvenuto pagamento, la documentazione puo’ essere costituita da dichiarazione della persona che ha effettuato la spesa. Sono ammessi, come documentazione, anche gli scontrini fiscali, a condizione che l’ordinatore della spesa apponga sullo scontrino la dichiarazione che trattasi di acquisto effettuato a nome e per conto dell’Osservatorio.

 

5. Alla fine dell’esercizio il fondo viene versato all’istituto cassiere con imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.

 

6. Il fondo è gestito dal responsabile del servizio economato o da colui che legittimamente lo sostituisce ed è soggetto a verifiche almeno trimestrali da parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai competenti capitoli di spesa.

 

7. Analogo fondo – con le stesse modalità – puo’ essere istituito presso ciascuna sede decentrata dell’Osservatorio. In questo caso le competenze attribuite al servizio economato sono demandate ad un ricercatore designato dal consiglio direttivo.

 

8. Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.

 

9. Il consiglio direttivo puo’ porre limiti e condizioni in ordine alla costituzione ed alla gestione del fondo in cassa.

 

10. Il gestore del fondo ha l’obbligo del rendiconto giudiziale (art. 610 del regolamento di contabilità generale).