ART.
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1.
Il direttore puo’ costituire – mediante mandato intestato all’Osservatorio,
tratto su partita di giro – un fondo di cassa reintegrabile previa
presentazione del rendiconto delle somme già spese, fino ad un limite fissato
annualmente dal consiglio direttivo.
2.
Con il fondo si puo’ provvedere, tipicamente, al pagamento delle spese di
ufficio, delle spese di riparazioni e manutenzioni correnti, delle spese
postali, di vettura, per l’acquisto di giornali, pubblicazioni e simili, delle
spese di rappresentanza, per l’approvvigionamento di beni e materiale di modico
valore, secondo le disposizioni e nei limiti che vengono stabiliti dal
direttore (Lire 300.000 = Euro 154,94), con delibera da sottoporre a ratifica
del consiglio direttivo.
3.
Possono altresì gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e indennità
di missione, nonché i compensi per seminari e brevi collaborazioni
scientifiche.
4.
Il rendiconto deve essere documentato. Per le spese che singolarmente non
eccedono le 50.000 lire (Euro 25,82), ove non sia possibile acquisire la prova
dell’avvenuto pagamento, la documentazione puo’ essere costituita da
dichiarazione della persona che ha effettuato la spesa. Sono ammessi, come
documentazione, anche gli scontrini fiscali, a condizione che l’ordinatore
della spesa apponga sullo scontrino la dichiarazione che trattasi di acquisto
effettuato a nome e per conto dell’Osservatorio.
5.
Alla fine dell’esercizio il fondo viene versato all’istituto cassiere con
imputazione alla corrispondente partita di giro in entrata.
6.
Il fondo è gestito dal responsabile del servizio economato o da colui che
legittimamente lo sostituisce ed è soggetto a verifiche almeno trimestrali da
parte del direttore. Le spese pagate con il fondo vengono imputate ai
competenti capitoli di spesa.
7.
Analogo fondo – con le stesse modalità – puo’ essere istituito presso ciascuna
sede decentrata dell’Osservatorio. In questo caso le competenze attribuite al
servizio economato sono demandate ad un ricercatore designato dal consiglio
direttivo.
8.
Tutte le operazioni eseguite sono annotate in idonee scritture.
9.
Il consiglio direttivo puo’ porre limiti e condizioni in ordine alla
costituzione ed alla gestione del fondo in cassa.
10.
Il gestore del fondo ha l’obbligo del rendiconto giudiziale (art. 610 del
regolamento di contabilità generale).