Nota
di servizio n. 2/2006 del 24 gennaio
2006.
Oggetto: Congedo ordinario/ferie anno 2005. Congedo
ordinario/ferie anno 2006.
Ore straordinarie anno 2006.
In attesa delle disposizioni che saranno emanate
dall’Amministrazione Centrale dell’INAF, sentita la locale Rappresentanza
Sindacale Unitaria, si precisa quanto segue:
Congedo
ordinario/ferie anno 2005.
Si ricorda al Personale dell’Osservatorio che i giorni di
congedo ordinario/ferie dell’anno 2005, non ancora usufruiti, devono essere esauriti
entro il 30 giugno 2006, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il Personale è pertanto invitato a presentare al Direttore
il proprio piano di utilizzo dei giorni residui di ferie dell’anno 2005 da
usufruire entro il 30 giugno 2006, già munito del visto del Responsabile del
servizio o del Gruppo o progetto di ricerca.
Solo in casi eccezionali e con preventiva autorizzazione scritta della
Direzione, saranno ammesse deroghe a detta disposizione.
Congedo
ordinario/ferie anno 2006.
Come previsto dal Regolamento assenze e presenze, si ricorda
che entro il 30 aprile 2006 dovrà essere fatto pervenire alla Direzione il
piano del congedo ordinario/ferie estive da usufruire nel periodo dal 1 giugno
al 30 settembre 2006. Le ferie saranno autorizzate, compatibilmente con le
esigenze di servizio, sentiti i Responsabili dei servizi e dei Gruppi o
progetti di ricerca con le modalità indicate dal predetto Regolamento.
Ore
straordinarie anno 2006
Con nota trasmessa a mezzo posta
elettronica in data 10 gennaio 2006, l’Amministrazione Centrale ha comunicato
che in attesa dell’accordo con le Organizzazioni Sindacali per la definizione
del monte ore di lavoro straordinario da effettuare nell’anno 2006 e della
relativa spesa, “le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere
limitate soltanto a casi di imprevedibile e straordinaria necessità connessa al
funzionamento di ogni singola Struttura”.
Pertanto, il
Responsabile del Gruppo o progetto di ricerca o del servizio provvederà a
chiedere al Dipendente interessato la disponibilità per fronteggiare le
suddette imprevedibili ed improrogabili esigenze che si dovessero presentare
per assicurare la funzionalità dei servizi e delle attività di ricerca e il
medesimo acquisirà la preventiva autorizzazione scritta del Direttore, secondo
il modello già in uso. Solo in presenza della preventiva autorizzazione
scritta da parte della Direzione le ore di straordinario potranno essere
effettuate e successivamente messe in pagamento.
Conformemente a quanto già in uso, si ricorda che - come
previsto dall’art. 6, comma 5, del Regolamento assenze/presenze in relazione
alle ore risultanti dalla flessibilità di orario - “il debito di ore che
ecceda le 10 o il credito di ore che ecceda le 20 andranno recuperati entro il
mese successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione da parte
dell’Ufficio Personale”. Pertanto, l’Ufficio Personale provvederà dal
secondo mese successivo all’avvenuta consegna dei fogli mensili a cancellare le
ore non giustificate che risultino eccedenti le 20 ore previste dalla
flessibilità. Saranno considerate giustificate le ore di straordinario
autorizzate al pagamento o al recupero.
Si ricorda altresì che le ore eccedenti l’orario di servizio
preventivamente autorizzate dalla Direzione, non ammesse al pagamento e non
recuperate entro il 31.12.2005, dovranno essere improrogabilmente recuperate
entro il 31 marzo 2006, come previsto dall’art. 27 del CCNL 1998-2001, sempre
compatibilmente con le esigenze di servizio. Pertanto, a partire dal 1 aprile
2006, l’Ufficio Personale provvederà a cancellare dal foglio mensile delle
presenze le ore eccedenti e non recuperate entro la predetta data.
L’Ufficio personale provvederà a consegnare i fogli mensili
degli orari svolti, che sono valutati in conformità alle disposizioni previste
dal vigente Regolamento assenze/presenze. Trascorsi 15 giorni dalla consegna
del foglio mensile senza che il dipendente interessato abbia fatto pervenire le
proprie eventuali richieste scritte di rettifica, gli orari saranno resi definitivi
e non più modificabili.
Si coglie l’occasione per far presente al Personale che
l’orario concordato con la Direzione (ovvero, per il Personale addetto alla
custodia e alla portineria, l’orario del custode residente e l’orario
articolato in turni per assicurare il funzionamento del servizio) deve essere
scrupolosamente rispettato.
Inoltre, si ricorda che le variazioni d’orario oltre le due
ore consentite dal comma 2 dell’art. 5 del Regolamento assenze e presenze e le
variazioni all’interno della fascia oraria di compresenza (10-14), devono
essere documentate dal foglio di variazione di orario e preventivamente
autorizzate dal Responsabile del servizio o del Gruppo di ricerca.
Analogamente, devono essere documentate con il foglio
preventivamente firmato dal Responsabile del servizio o del Gruppo o progetto
di ricerca le uscite dalla sede dell’Osservatorio anche per motivi di servizio.
Si ribadisce che la firma apposta dalla Direzione sui
modelli mensili degli orari di servizio o sui fogli di variazione giornaliera
dell’orario di servizio non costituisce riconoscimento utile ai fini del
pagamento delle ore straordinarie o di recupero delle stesse, ma rappresenta
unicamente una attestazione della presenza del dipendente in Osservatorio.
Pertanto, solo l’orario di servizio concordato e svolto, le ore eccedenti nel
limite di 20 previste dalla flessibilità, e le ore di straordinario,
preventivamente autorizzate ed effettuate, hanno valore e sono riconosciute
nell’ambito del rapporto di lavoro presso questo Osservatorio Astronomico.
Infine, si sottolinea l’esigenza che le richieste di ferie
brevi o di altri periodi di assenza dal servizio siano presentate con almeno
una settimana di anticipo per consentire l’adozione delle necessarie misure
organizzative affinché siano assicurati i servizi e le attività
dell’Osservatorio nell’interesse ed a beneficio di tutto il Personale.
Il
Direttore
Prof. Ester Antonucci
Pino
Torinese, 24 gennaio 2006.