ISTITUTO
NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TORINO
Nota di servizio n. 4/2004 del 3 maggio 2004.
Oggetto: Regole generali per lo svolgimento di attività divulgativa da parte del Personale dell’Osservatorio
Astronomico di Torino e disciplina degli incarichi (art. 53 del D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165).
Il personale
dell’Osservatorio di Torino da sempre svolge una notevole attività di
diffusione della cultura astronomica organizzando visite diurne e notturne,
partecipando a conferenze pubbliche o
cicli di lezioni presso scuole superiori, associazioni ed enti culturali, e
pubblicando articoli di carattere scientifico su quotidiani e riviste
divulgative. Si fa presente inoltre che il Commissario Straordinario dell’INAF
sta dando grosso impulso allo sviluppo dell’attività didattica e di diffusione
della cultura scientifica da parte degli Osservatori Astronomici. E’ quindi
prevedibile che nel corso dei prossimi mesi siano emanate disposizioni per una
organizzazione più centralizzata ed armonica dell’attività di divulgazione
astronomica da parte dell’INAF. In attesa di tali disposizioni e considerando
che nella seconda metà del 2005 dovrebbe diventare operativa l’attività del
Planetario, che sarà da coordinare con quella già esistente dell’Osservatorio,
è comunque necessario ricordare fin da ora alcune regole generali per la
gestione dell’attività divulgativa da parte del Personale. Infatti, in tali
occasioni l’Osservatorio si assume direttamente la responsabilità che la
comunicazione scientifica al pubblico sia sempre mantenuta ad un rigoroso
livello di serietà ed affidabilità.
Visite in Osservatorio. Il Sig. Walter Ferreri è
il responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle visite per il
pubblico (diurne, notturne, scuole, ecc…). In tali occasioni, egli deve
informare il custode residente (Sig. C. Lorenzetti o suo sostituto) per
collaborare eventualmente all’accoglimento dei visitatori. Si ricorda che alle
ore 22 il cancello di accesso al piazzale dell’Osservatorio viene chiuso: nel
caso di visite che si prolunghino oltre tale ora il Sig. Ferreri, salvo accordi
particolari con il custode, dovrà regolare il deflusso del pubblico e chiudere a chiave il cancello. Visite
particolari possono essere organizzate,
seguendo sempre le regole sopra riportate, di propria iniziativa da altre
persone dello staff scientifico dell’OATo senza che sia richiesta la presenza
del Sig. Ferreri: in tal caso quest’ultimo dovrà comunque essere informato onde
evitare sovrapposizioni (a tale scopo egli predisporrà un
file accessibile via rete con il programma aggiornato).
Quanto sopra vale anche per persone dello staff
tecnico-scientifico però dietro autorizzazione del proprio responsabile
scientifico o, in via eccezionale, della Direzione. In caso di visite di personalità, gruppi od enti ed associazioni
culturali il Direttore deve essere
informato onde valutare se sia o meno opportuna la sua presenza.
In occasione di eventi di particolare richiamo
(eclissi, comete, ecc…) tutto il Personale dovrà dare priorità alle iniziative
organizzate dall’OATo rispetto ad inviti ricevuti da altri enti. Si ricorda
infine che gli strumenti per le osservazioni del pubblico sono i telescopi
Morais e Zeiss, della cui funzionalità il Sig. Ferreri deve accertarsi (vedi
nota di servizio n. 6/2002 del 22/4/2002). In casi di indisponibilità del
telescopio Morais si potrà prevedere in via eccezionale l’utilizzo del telescopio Marcon, dietro
autorizzazione del Direttore. Si ricorda inoltre che immagini fotografiche o
video riprese all’interno dell’OATo non possono essere usate a fini di
promozione commerciale, politica o artistica da terze persone né essere diffuse
su giornali o programmi televisivi senza l’autorizzazione del Direttore.
Rapporti con gruppi ed associazioni di astrofili. Come già successo in passato
l’OATo può stipulare accordi con gruppi ed associazioni di astrofili. Queste
possono avere accesso (regolato da un accordo scritto o convenzione) ai
telescopi Morais e Zeiss e, in cambio,
collaborare alla manutenzione degli strumenti. In più questi gruppi possono
partecipare all’organizzazione di visite particolari in occasione di rilevanti fenomeni
astronomici o iniziative culturali (es. la settimana della scienza). Analogamente, il Personale OATo può
partecipare a manifestazioni organizzate da tali associazioni, sempre dietro
autorizzazione della Direzione. Tuttavia in queste occasioni non è
assolutamente permesso utilizzare altrove alcuna attrezzatura o strumentazione dell’OATo, fatto salvo casi di
documentata emergenza.
Rapporti con i media, articoli divulgativi. Le persone che rilascino interviste ai media (stampa non
specialistica, reti TV o radiofoniche) non a titolo personale ma in qualità di
dipendenti dell’Osservatorio sono tenuti ad informare la Direzione
dell’Osservatorio, specificando il tipo di intervento (nominativo della
rivista/quotidiano o titolo della trasmissione) e il tema trattato. La
Direzione inoltre dovrà essere informata riguardo agli articoli inviati a
quotidiani o riviste divulgative (titolo e testo del contributo e nome del
quotidiano/rivista). Il rispetto di queste disposizioni permetterà di creare
una piccola banca dati per documentare l’attività di outreach e di
comunicazione con l’esterno da parte dell’OATo.
Conferenze e cicli di Lezioni. Per conferenze, seminari e cicli di lezioni di carattere
didattico/divulgativo presso scuole ed enti culturali valgono disposizioni
analoghe a quelle previste per la pubblicazione di articoli divulgativi. Più in
generale, la Direzione dovrà dare il suo assenso all’eventuale coinvolgimento
dell’OATo in attività di sponsorizzazione non a carattere scientifico e in
manifestazioni di qualunque natura organizzate da altri enti e associazioni
statali, locali o private.
Disciplina degli incarichi
L’affidamento di incarichi
retribuiti a Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni da parte di Enti
pubblici o privati è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che
riporta le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e
incarichi. In particolare, si evidenzia quanto segue:
1)
I
dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano
stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.
2)
Le
Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a
dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la preventiva
autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
3)
Gli
Enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi
retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
4)
L’autorizzazione
di cui ai punti precedenti deve essere richiesta all’Amministrazione di
appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l’incarico. L’autorizzazione può altresì essere richiesta alla
propria Amministrazione dal dipendente interessato.
5)
Non
è richiesta l’autorizzazione preventiva per gli incarichi retribuiti
occasionali derivanti:
a)
dalla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b)
dalla
utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno
e di invenzioni industriali;
c)
dalla
partecipazione a convegni e seminari;
d)
da
incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e)
da
incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f)
da
incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le
stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
Per gli incarichi retribuiti
indicati al precedente punto 5) il Personale interessato è invitato a dare
comunicazione alla Direzione al fine aggiornare la predetta banca dati per
documentare l’attività di outreach e di comunicazione con l’esterno da parte
del Personale dell’Osservatorio.
Non
è richiesta l’autorizzazione preventiva né la comunicazione all’Amministrazione
di appartenenza per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo
gratuito in campo sociale, culturale, ecc.
Inoltre, si ricorda che gli
incarichi indicati ai punti precedenti non possono risultare concorrenziali o
conflittuali con le attività istituzionali e le finalità (ricerca, servizi,
divulgazione, ecc.) dell’Osservatorio o dell’INAF. L’utilizzo di strumentazione
o di beni di proprietà dell’Osservatorio sarà preventivamente autorizzato e
consentito solo per le iniziative di divulgazione e per le attività promosse
dall’Osservatorio stesso o dalla Sede Centrale dell’INAF.
Inoltre, si invita tutto il Personale a prendere comunque visione integrale delle disposizioni previste dal citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che viene allegato alla presente nota di servizio.
L’Amministrazione
dell’Osservatorio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in
attesa delle disposizioni definitive in materia che saranno emanate dalla Sede
Centrale dell’INAF.
Il
Direttore
Dott. E. Trussoni
Pino Torinese, 3 maggio 2004.