ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TORINO

Via Osservatorio, 20

    10025   PINO TORINESE   (Torino)

 

 

 

Nota di servizio n.  4/2004 del  3 maggio 2004.

 

 

 

Oggetto:  Regole generali per lo svolgimento di attività divulgativa  da parte del Personale dell’Osservatorio Astronomico di Torino e disciplina degli incarichi (art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165).

 

 

Attività divulgativa

 

 

Il personale dell’Osservatorio di Torino da sempre svolge una notevole attività di diffusione della cultura astronomica organizzando visite diurne e notturne, partecipando a  conferenze pubbliche o cicli di lezioni presso scuole superiori, associazioni ed enti culturali, e pubblicando articoli di carattere scientifico su quotidiani e riviste divulgative. Si fa presente inoltre che il Commissario Straordinario dell’INAF sta dando grosso impulso allo sviluppo dell’attività didattica e di diffusione della cultura scientifica da parte degli Osservatori Astronomici. E’ quindi prevedibile che nel corso dei prossimi mesi siano emanate disposizioni per una organizzazione più centralizzata ed armonica dell’attività di divulgazione astronomica da parte dell’INAF. In attesa di tali disposizioni e considerando che nella seconda metà del 2005 dovrebbe diventare operativa l’attività del Planetario, che sarà da coordinare con quella già esistente dell’Osservatorio, è comunque necessario ricordare fin da ora alcune regole generali per la gestione dell’attività divulgativa da parte del Personale. Infatti, in tali occasioni l’Osservatorio si assume direttamente la responsabilità che la comunicazione scientifica al pubblico sia sempre mantenuta ad un rigoroso livello di serietà ed affidabilità.

 

Visite in Osservatorio. Il Sig. Walter Ferreri è il responsabile dell’organizzazione e dello svolgimento delle visite per il pubblico (diurne, notturne, scuole, ecc…). In tali occasioni, egli deve informare il custode residente (Sig. C. Lorenzetti o suo sostituto) per collaborare eventualmente all’accoglimento dei visitatori. Si ricorda che alle ore 22 il cancello di accesso al piazzale dell’Osservatorio viene chiuso: nel caso di visite che si prolunghino oltre tale ora il Sig. Ferreri, salvo accordi particolari con il custode, dovrà regolare il deflusso del pubblico  e chiudere a chiave il cancello. Visite particolari possono  essere organizzate, seguendo sempre le regole sopra riportate, di propria iniziativa da altre persone dello staff scientifico dell’OATo senza che sia richiesta la presenza del Sig. Ferreri: in tal caso quest’ultimo dovrà comunque essere informato onde evitare sovrapposizioni (a tale scopo egli predisporrà  un  file accessibile via rete con il programma aggiornato).

 

 

Quanto sopra vale anche per persone dello staff tecnico-scientifico però dietro autorizzazione del proprio responsabile scientifico o, in via eccezionale, della Direzione. In caso di visite di  personalità, gruppi od enti ed associazioni culturali  il Direttore deve essere informato onde valutare se sia o meno opportuna la sua presenza.

In occasione di eventi di particolare richiamo (eclissi, comete, ecc…) tutto il Personale dovrà dare priorità alle iniziative organizzate dall’OATo rispetto ad inviti ricevuti da altri enti. Si ricorda infine che gli strumenti per le osservazioni del pubblico sono i telescopi Morais e Zeiss, della cui funzionalità il Sig. Ferreri deve accertarsi (vedi nota di servizio n. 6/2002 del 22/4/2002). In casi di indisponibilità del telescopio Morais si potrà prevedere in via eccezionale  l’utilizzo del telescopio Marcon, dietro autorizzazione del Direttore. Si ricorda inoltre che immagini fotografiche o video riprese all’interno dell’OATo non possono essere usate a fini di promozione commerciale, politica o artistica da terze persone né essere diffuse su giornali o programmi televisivi senza l’autorizzazione del Direttore.

 

Rapporti con gruppi ed associazioni di astrofili. Come già successo in passato l’OATo può stipulare accordi con gruppi ed associazioni di astrofili. Queste possono avere accesso (regolato da un accordo scritto o convenzione) ai telescopi Morais  e Zeiss e, in cambio, collaborare alla manutenzione degli strumenti. In più questi gruppi possono partecipare all’organizzazione di visite particolari in occasione di rilevanti fenomeni astronomici o iniziative culturali (es. la settimana della scienza).  Analogamente, il Personale OATo può partecipare a manifestazioni organizzate da tali associazioni, sempre dietro autorizzazione della Direzione. Tuttavia in queste occasioni non è assolutamente permesso utilizzare altrove alcuna  attrezzatura o strumentazione dell’OATo, fatto salvo casi di documentata emergenza.

 

Rapporti con i media, articoli divulgativi.  Le persone che rilascino interviste ai media (stampa non specialistica, reti TV o radiofoniche) non a titolo personale ma in qualità di dipendenti dell’Osservatorio sono tenuti ad informare la Direzione dell’Osservatorio, specificando il tipo di intervento (nominativo della rivista/quotidiano o titolo della trasmissione) e il tema trattato. La Direzione inoltre dovrà essere informata riguardo agli articoli inviati a quotidiani o riviste divulgative (titolo e testo del contributo e nome del quotidiano/rivista). Il rispetto di queste disposizioni permetterà di creare una piccola banca dati per documentare l’attività di outreach e di comunicazione con l’esterno da parte dell’OATo.

 

 

Conferenze e cicli di Lezioni.  Per conferenze, seminari e cicli di lezioni di carattere didattico/divulgativo presso scuole ed enti culturali valgono disposizioni analoghe a quelle previste per la pubblicazione di articoli divulgativi. Più in generale, la Direzione dovrà dare il suo assenso all’eventuale coinvolgimento dell’OATo in attività di sponsorizzazione non a carattere scientifico e in manifestazioni di qualunque natura organizzate da altri enti e associazioni statali, locali o private.

 

 

 

 

Disciplina degli incarichi

 

L’affidamento di incarichi retribuiti a Personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni da parte di Enti pubblici o privati è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che riporta le disposizioni in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. In particolare, si evidenzia quanto segue:

 

1)      I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.

 

2)      Le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

 

3)      Gli Enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

 

4)      L’autorizzazione di cui ai punti precedenti deve essere richiesta all’Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico. L’autorizzazione può altresì essere richiesta alla propria Amministrazione dal dipendente interessato.

 

5)      Non è richiesta l’autorizzazione preventiva per gli incarichi retribuiti occasionali derivanti:

 

a)             dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b)             dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

c)             dalla partecipazione a convegni e seminari;

d)             da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e)             da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f)               da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

 

Per gli incarichi retribuiti indicati al precedente punto 5) il Personale interessato è invitato a dare comunicazione alla Direzione al fine aggiornare la predetta banca dati per documentare l’attività di outreach e di comunicazione con l’esterno da parte del Personale dell’Osservatorio.

 

            Non è richiesta l’autorizzazione preventiva né la comunicazione all’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito in campo sociale, culturale, ecc.

 

 

Inoltre, si ricorda che gli incarichi indicati ai punti precedenti non possono risultare concorrenziali o conflittuali con le attività istituzionali e le finalità (ricerca, servizi, divulgazione, ecc.) dell’Osservatorio o dell’INAF. L’utilizzo di strumentazione o di beni di proprietà dell’Osservatorio sarà preventivamente autorizzato e consentito solo per le iniziative di divulgazione e per le attività promosse dall’Osservatorio stesso o dalla Sede Centrale dell’INAF.

 

Inoltre, si invita tutto il Personale a prendere comunque visione integrale delle disposizioni previste dal citato art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che viene allegato alla presente nota di servizio.

 

L’Amministrazione dell’Osservatorio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in attesa delle disposizioni definitive in materia che saranno emanate dalla Sede Centrale dell’INAF.

 

 

                                                                                                                                                                                                     Il  Direttore

                                                                                                                                                                                                          Dott. E. Trussoni

 

 

 

 

 

 

 

 

Pino Torinese,  3 maggio 2004.