ISTITUTO
NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI TORINO
Nota
di servizio n. 9/2002 del 16 luglio 2002.
Oggetto: Servizio di custodia dell’Osservatorio Astronomico di Torino
Il Dott. Edoardo Trussoni
nella sua qualità di Direttore dell'Osservatorio affida ai signori:
Sig. Giuseppe Minichino, Categoria
C1 dell’Area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati
Sig. Enzo Perrone, Categoria
B2 dell’Area servizi generali e tecnici
i seguenti compiti in qualità di custodi
non residenti al fine di assicurare la tutela e la sorveglianza del
patrimonio dell’Osservatorio Astronomico di Torino (Palazzine Uffici e
Amministrazione, Villa Magliola, cupole di osservazione, officina, falegnameria
e terreno circostante).
Il custode non residente è posto
alle dirette dipendenze del Direttore che ha l'obbligo di vigilare sul suo
operato.
Il custode non residente deve
comunicare immediatamente al Direttore e/o al funzionario da questi designato:
L'orario di servizio effettivo del
custode non residente è disciplinato, salvo ammissibili saltuarie eccezioni da
concordarsi preventivamente con la Direzione tenendo conto della disponibilità
di altro personale addetto alla custodia o di altre aree, dalle norme vigenti
(addetti a turni di servizio, art. 25, comma 5, del CCNL 1998/2001), in 35
ore settimanali. Esso è articolato secondo la tabella che segue:
|
Sig. E. Perrone |
Sig. G. Minichino |
Lunedì |
08:30 – 15:30 (6 ore di
servizio) |
15:00 – 22:30 (7 ore di
servizio) |
Martedì |
08:30 – 15:30 (6 ore di
servizio) |
15:00 – 22:30 (7 ore di
servizio) |
Mercoledì |
08:30 – 15:30 (6 ore di
servizio) |
15:00 – 22:30 (7 ore di
servizio) |
Giovedì |
16:00 – 22:30 (6 ore di
servizio) |
08:30 – 16:00 (7 ore di
servizio) |
Venerdì |
16:00 – 22:30 (6 ore di
servizio) |
08:30 – 16:00 (7 ore di
servizio) |
Sabato |
08:30 - 13:30 (5 ore di
servizio) |
Giorno non lavorativo |
Domenica |
Giorno festivo |
Giorno festivo |
|
|
|
Lunedì |
08:30 – 16:00 (7 ore di servizio) |
16:00 – 22:30 (6 ore di
servizio) |
Martedì |
08:30 – 16:00 (7 ore di
servizio) |
16:00 – 22:30 (6 ore di
servizio) |
Mercoledì |
08:30 – 16:00 (7 ore di
servizio) |
16:00 – 22:30 (6 ore di
servizio) |
Giovedì |
15:00 – 22:30 (7 ore di
servizio) |
08:30 – 15:30 (6 ore di
servizio) |
Venerdì |
15:00 – 22:30 (7 ore di
servizio) |
08:30 – 15:30 (6 ore di
servizio) |
Sabato |
Giorno non lavorativo |
08:30 – 13:30 (5 ore di
servizio) |
Domenica |
Giorno festivo |
Giorno festivo |
In tale orario il personale di custodia deve:
In ogni
caso vige il principio generale che non deve essere mai lasciata sguarnita la
custodia senza garanzia di sostituzione con altra persona concordata con la
Direzione o con il funzionario da questa designato.
Nel caso di congedo
ordinario (ferie), straordinario, nonché aspettativa, il custode non residente
potrà essere sostituito dall'Amministrazione nel servizio da altra persona che
assume in tutto e per tutto gli stessi obblighi ed esegue gli stessi compiti
sopradescritti.
I servizi aventi
carattere straordinario, svolti oltre le 35 ore settimanali di servizio
effettivo, sempre che siano stati preventivamente autorizzati, danno luogo alla
corresponsione di ore straordinarie con eventuale possibilità di recupero
secondo le esigenze di servizio.
Per quanto concerne la
flessibilità si riporta il contenuto del comma 6 dell’art. 5 del Regolamento
assenze e presenze e servizio mensa in vigore dal 1/7/2002:
“..Il personale addetto
all’apertura degli ingressi ed alla custodia e vigilanza dell’Osservatorio con
mansioni di custode non residente può, rispetto all’orario di lavoro
concordato, variare l’orario di entrata e di uscita fino ad un massimo complessivo
di due ore. Tale variazione di orario deve avvenire in accordo con l’altra
unità di Personale adibita al servizio e fermo restando che in nessun caso la
portineria dell’Osservatorio resterà incustodita, anche con l’adozione di
opportune disposizioni precisate dal Responsabile incaricato di coordinare gli
orari del personale di vigilanza. La predetta flessibilità di orario per gli
addetti al servizio di custodia e vigilanza sarà compensata dagli stessi
nell’ambito del proprio orario di 35 ore settimanali, senza dar luogo a
corresponsione di compensi per lavoro straordinario.
Le ore o frazione di ora
svolte in più o in meno confluiranno in un conto ore individuale, di cui
all’art. 6. L’Amministrazione si riserva di verificare che la flessibilità
concordata ed attuata dagli interessati non porti ad inefficienze del servizio
o a disparità tra gli addetti nello svolgimento del servizio.
Si precisa che la
suddetta modalità di orario flessibile per il Personale addetto al servizio di
custodia non è mai applicabile quando il dipendente inizi o termini il proprio
turno di lavoro in coincidenza del turno di vigilanza richiesto ad una ditta o
collaboratore esterno…”
Il custode non residente è
responsabile della tenuta delle chiavi di accesso di tutti gli edifici e delle
chiavi di altri locali a lui assegnati. Registra il nominativo della persona
cui temporaneamente affida una delle chiavi, ove non possa procedere egli
stesso alla apertura e chiusura del locale.
L’accesso ai locali
dell’Amministrazione, dell’Ufficio Tecnico e del Centro di Calcolo è ammesso
solo per gli appartenenti a questi servizi.
Le chiavi devono essere munite di
un apposito talloncino su cui è riportato il numero della chiave e
l'indicazione del locale cui si riferisce.
Tutte le chiavi devono trovare
ordinata collocazione nell’apposito quadro che dovrà essere chiuso e la cui
chiave di chiusura è in consegna al custode.
Il custode non residente ha libero
accesso a tutti i locali di cui possiede le chiavi.
Il Direttore
Dott. E. Trussoni
Pino Torinese, 16.07.2002.